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Alleanza Contro il Cancro

Tutela giuridica del malato lavoratore

Per maggiori informazioni è possibile consultare il libretto  della Collana del Girasole “I diritti del malato di cancro” e/o  contattare il servizio di help-line al numero 064825107 o via email.
 

  1. Il malato di cancro che lavora o che intende cominciare a lavorare dopo la malattia è protetto in qualche modo?
  2.  Esiste una corsia preferenziale per l'assunzione delle persone che, dopo la malattia, vogliono iniziare a lavorare?
  3. Vi sono facilitazioni riguardo alla sede di lavoro?
  4. Il lavoratore malato di cancro ha diritto ad assere assegnato a mansioni adeguate al suo stato di salute ed alla mutata capacità lavorativa?
  5. Il malato ha diritto ad assentarsi dal lavoro per curarsi senza perdere retribuzione? È previsto un analogo diritto per il familiare che lo assiste?
  6. Esistono anche dei condegi non retribuiti?
  7. Qual è la disciplina relativa al lavoro notturno?
  8. I contratti collettivi di lavoro (CCNL) come tutelano i lavoratori malati di cancro?
  9. Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure ad orario parziale può, finite le terapie, ritornare a lavorare a tempo pieno?
  10. Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure può svolgere la sua attività da casa?
  11. Il malato di cancro ha l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per consentire le c.d. visite fiscali?
  12. Se ad ammalarsi di cancro è un lavoratore autonomo o un libero professionista, quali sono i suoi diritti per tutelarsi dalle perdite economiche causate dall'impossibilità di svolgere la propria attività di lavoro?
  13. Per il malato di cancro sono previste agevolazioni per il pensionamento anticipato?
  14. La contribuzione figurativa a fini pensionistici spetta per l’intero arco lavorativo o per periodi limitati?
  15. Può un lavoratore cedere ad un collega in difficoltà, per solidarietà, i riposi e le ferie maturate? 
     

 
  1. D: Il malato di cancro che lavora o che intende cominciare a lavorare dopo la malattia è protetto in qualche modo?

    R: La tutela del lavoro per i malati oncologici è prevista e disciplinata da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Esistono alcune norme legislative e contrattuali che prevedono una tutela specifica per i lavoratori affetti da patologia neoplastica, ma, nella maggior parte dei casi, la difesa del diritto al lavoro è contenuta in norme che riguardano in generale persone disabili cui sia stata riconosciuta una certa percentuale di invalidità o uno stato di handicap grave.

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  2. D:  Esiste una corsia preferenziale per l'assunzione delle persone che, dopo la malattia, vogliono iniziare a lavorare?

    R: La legge n. 68/1999 sul collocamento dei disabili prevede che la persona con invalidita riconosciuta superiore al 46% ha diritto ad iscriversi nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. Le imprese e gli enti pubblici hanno l'obbligo di assumere gli iscritti nelle liste speciali in numero proporzionale alle dimensioni della singola impresa o ente. Pertanto anche i malati di cancro, cui sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 46%, hanno diritto ad essere assunti obbligatoriamente ai sensi di detta normativa.

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  3. D: Vi sono facilitazioni riguardo alla sede di lavoro?

    R: Nel caso di assunzione per concorso in un ente pubblico, il malato riconosciuto invalido con percentuale superiore al 67%, può scegliere prioritariamente la sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e ha diritto di precedenza nella scelta della sede nel caso in cui decida di chiedere il trasferimento (art. 21 L. 104/1992). Se, invece, è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità, il lavoratore malato dipendente pubblico o privato ed il familiare che lo assiste, hanno diritto ad ottenere, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al domicilio del malato e non possono essere trasferiti contro la loro volontà (art. 33 L. 104/1992).

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  4. D: Il lavoratore malato di cancro ha diritto ad assere assegnato a mansioni adeguate al suo stato di salute ed alla mutata capacità lavorativa?

    R: Certamente sì, poiché il lavoratore disabile ha diritto di essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa e, in caso di aggravamento delle sue condizioni di salute con conseguente riduzione o modifica della capacità di lavoro, ha diritto di essere assegnato a mansioni equivalenti o anche inferiori mantenendo in ogni caso il trattamento economico e giuridico corrispondente alle mansioni di provenienza se più favorevoli. Solamente nel caso in cui il lavoratore disabile non possa essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di impiego.

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  5. D: Il malato ha diritto ad assentarsi dal lavoro per curarsi senza perdere retribuzione? È previsto un analogo diritto per il familiare che lo assiste?

    R: Il malato riconosciuto portatore di “handicap in situazione di gravità” ha il diritto di usufruire di permessi lavorativi retribuiti e analoga facoltà è concessa anche al familiare che assiste il malato. L’art. 33 della L. 104/1992 fissa i limiti dei permessi come segue: - il lavoratore con disabilità può assentarsi dal lavoro per 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta; - il familiare che assiste la persona malata può assentarsi per 3 giorni al mese sempre che il malato non sia ricoverato. Inoltre, il malato al quale sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 50% ha diritto a 30 giorni all'anno (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità (art. 7 D. lgs. 119/2011). Tali permessi si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato alla categoria di appartenenza. L’art. 42 del D. lgs. 151/2001 riconosce al coniuge convivente con il malato con handicap in situazione di gravità il diritto, il diritto ad un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, per un massimo di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. In mancanza del coniuge o in caso di impossibilità a prendersi cura del congiunto, detto congedo retribuito può essere fruito dal genitore anche adottivo e non convivente, dal figlio (purché convivente con il genitore) o dal fratello o sorella convivente con il soggetto con handicap in situazione di gravità. Anche in assenza di riconoscimento dello stato di invalidità o di handicap in situazione di gravità, il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica (art. 4 L. 53/2000).

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  6. D: Esistono anche dei congedi non retribuiti?

    R: I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie invalidanti e, quindi, la patologia neoplastica un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcuna attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali; comunque, il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria (art. 4 L. 53/2000). Il congedo biennale non retribuito non è cumulabile con l'analogo congedo biennale retribuito.

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  7. D: Qual è la disciplina relativa al lavoro notturno?

    R: Il malato di cancro può evitare di prestare la propria attività lavorativa in orario notturno presentando al datore di lavoro la certificazione, rilasciata dal medico competente, che dichiari la sua non idoneità al lavoro notturno. Inoltre, nel caso in cui l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno (sempre accertata dal medico competente) sopraggiunga a causa del peggioramento delle condizioni di salute, il lavoratore già addetto al lavoro notturno potrà chiedere ed ottenere dal datore di lavoro di essere assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se esistenti e disponibili (D. lgs. 66/2003). Infine, è previsto espressamente il divieto di lavoro notturno per il lavoratore che assista un malato riconosciuto in stato di handicap grave (D. lgs. 151/2001 e D. lgs. 66/2003).

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  8. D: I contratti collettivi di lavoro (CCNL) come tutelano i lavoratori malati di cancro?

    R: Alcuni CCNL del settore del pubblico impiego tutelano specificamente i malati di cancro prevedendo che, per patologie gravi che richiedano terapie salvavita come la chemioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o di trattamento in day hospital e i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia normalmente previsti e siano retribuiti interamente. Ciò non solo prolunga indirettamente il periodo di comporto (spazio di tempo durante il quale il datore non può licenziare il lavoratore malato e la cui durata è stabilita dal CCNL di settore) evitando in taluni casi il licenziamento, ma garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che, altrimenti, dopo un certo periodo di assenza per malattia, sarebbe ridotto o azzerato. In altri CCNL, invece, il periodo di comporto viene aumentato fino al 50 per cento in caso di ricovero ospedaliero o di accertata necessità di cura per patologie gravi come quella oncologica.

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  9. D: Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure ad orario parziale può, finite le terapie, ritornare a lavorare a tempo pieno?

    R: Certamente. Il lavoratore malato di cancro, se lo desidera, può chiedere al datore di lavoro di svolgere la propria attività da casa o da altro luogo diverso dalla sede di lavoro. La richiesta di telelavoro o di smart working, se accolta, deve essere formalizzata in un accordo scritto che definisca le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale termina della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente. E’ bene sapere che se il telelavoro viene proposto dal datore, ma il lavoratore è contrario, questi ha la facoltà di rifiutare l’offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di impiego preesistente.

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  10. D: Il malato che voglia continuare a lavorare durante le cure può svolgere la sua attività da casa?

    R: Certamente. Il lavoratore malato di cancro, se lo desidera, può chiedere al datore di lavoro di svolgere la propria attività da casa. Se il datore accoglie la richiesta, ciò deve essere formalizzato in un accordo scritto che definisca le attività da espletare e le modalità di svolgimento, le mansioni, gli strumenti di telelavoro, i rientri periodici in ufficio e le riunioni cui presenziare, l’eventuale termine della modalità di telelavoro e la relativa reversibilità con il rientro in ufficio su richiesta del datore di lavoro o del dipendente. E' bene sapere che se il telelavoro viene proposto dal datore, ma il lavoratore è contrario, questi ha la facoltà di rifiutare l'offerta e ciò non costituirà, di per sé, motivo di risoluzione del rapporto di lavoro, né di modifica delle condizioni del rapporto di impiego preesistente.

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  11. D: Il malato di cancro ha l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie previste per consentire le c.d. visite fiscali?  

    R: Sia i dipendenti pubblici (DM 206/2009) che quelli privati (D.M. Lavoro 11/1/2016) sono espressamente esclusi dall’obbligo di reperibilità qualora l’assenza sia riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (superiore o pari al 67%).

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  12. D: Se ad ammalarsi di cancro è un lavoratore autonomo o un libero professionista, quali sono i suoi diritti per tutelarsi dalle perdite economiche causate dall'impossibilità di svolgere la propria attività di lavoro?

    R: I lavoratori autonomi  iscritti alla gestione separata Inps, se costretti a sospendere l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche, hanno diritto all'indennità di malattia (per circa due mesi all'anno) ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti a proprie Casse previdenziali di ordine, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica (ad esempio, provvidenze assistenziali straordinarie per eventi di malattia gravi che impediscono in tutto o in parte, per un certo periodo di tempo, lo svolgimento dell'attività professionale).

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  13. D: Per il malato di cancro sono previste agevolazioni per il pensionamento anticipato?

    R: Il lavoratore malato cui sia riconosciuta una invalidità superiore al 74%, indipendentemente dalla causa dello stato di invalidità (L. 388/2000, art. 80 co. 3), ha diritto, per il calcolo degli anni di servizio a fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto in condizioni di invalidità fino al limite massimo di sessanta mesi di contributi figurativi nell'intera vita lavorativa.

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  14. D: La contribuzione figurativa a fini pensionistici spetta per l’intero arco lavorativo o per periodi limitati?

    R: Il diritto alla contribuzione figurativa matura a partire dal momento in cui al lavoratore è riconosciuta un’invalidità superiore al 74% e non per gli altri periodi di lavoro. Ad esempio il lavoratore assunto nel 2003 e divenuto invalido nel 2010 ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini pensionistici dal 2010 e non dal 2003.

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  15. D: Può un lavoratore cedere ad un collega in difficoltà, per solidarietà, i riposi e le ferie maturate? 

    R: Si. Dal 2015 la legge ( Art. 24 D. Lgs. 151/2015) prevede che, per solidarietà e a titolo gratuito, i lavoratori possono cedere giornate di ferie o riposo “solidali” ai colleghi di lavoro in difficoltà in modo da consentire loro di assistere i figli minori che, per particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti. Alcuni CCNL di settore ed alcuni contratti aziendali, nel regolamentare e dare pratica attuazione alla disciplina di riposi e ferie solidali (denominati anche Banca ore solidali) hanno ampliato la portata della norma prevedendo una disciplina di maggior favore per i lavoratori in difficoltà, riconoscendo il diritto a fruire di permessi solidali, non solo per  ragioni di assistenza di figli minori, ma anche per altre situazioni di necessità dello stesso lavoratore, per “gravi e comprovati motivi documentabili”.

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